Regolamento ATM per il trasporto biciclette al seguito del passeggero

Il servizio accessorio di trasporto al seguito di biciclette è consentito sulle linee 1-2-3 nei periodi, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

  • giorni feriali: dalle ore 20.00 al termine del servizio;
  • giorni di sabato: dalle ore 10.00 al termine del servizio;
  • giorni festivi: dall'inizio al termine del servizio, con esclusione alla domenica, sulla linea 1, dalle 13.00 alle 19.00;
  • nel mese di agosto: tutti i giorni dall'inizio al termine del servizio.

Nel mese di dicembre il servizio è sospeso sull'intera rete.

Il servizio accessorio di trasporto al seguito di biciclette, esclusi tandem e ciclomotori, è consentito alle seguenti condizioni:

1) E' consentito il trasporto di una sola bicicletta per ogni passeggero che deve munirsi anche del biglietto come previsto per i colli a mano.

2) Per oltrepassare la barriera di controllo, sia in ingresso che in uscita, deve essere utilizzato il passaggio abbonati. In ingresso i biglietti vanno convalidati nell'apposita obliteratrice.

3) L'utente che trasporta una bicicletta al seguito è personalmente responsabile dei danni che può arrecare a cose, persone ed anche a se stesso; in particolare deve:

  • assicurarsi che le ruote siano pulite;
  • rispettare i percorsi indicati dall'apposita segnaletica sia in entrata che in uscita dalla stazione;
  • tenere la bicicletta in spalla durante i percorsi lungo le scale fisse (è vietato l'uso delle scale mobili, mentre è consentito l'uso degli ascensori);
  • condurre la bicicletta a mano nei percorsi in piano (è in ogni caso vietato percorrere gli ambienti della stazione montando in sella e appoggiare la bicicletta a pareti o posteggiarla nelle stazioni).

4) L'accesso ai treni è consentito solo sulla 2^ e sulla 5^ vettura, nella direzione di marcia del treno, utilizzando le porte contrassegnate da apposito pittogramma.

Nella tratta urbana di Milano è possibile trasportare fino a quattro biciclette per ogni piattaforma indicata dal pittogramma esterno.

5) L'accesso al treno e la permanenza a bordo dell'utente con bicicletta al seguito sono in ogni caso subordinati alla disponibilità di spazio all'interno della vettura.

6) Sui treni, le biciclette devono essere sistemate trasversalmente alla vettura, appoggiate alle piantane delle piattaforme e devono essere costantemente sorrette per evitarne la caduta.
Particolare attenzione va posta affinché le stesse non intralcino la circolazione dell'utenza all'interno delle vetture.

7) L'utente deve accertarsi che la bicicletta sia completamente sistemata all'interno della vettura e che le ruote non rimangano chiuse tra le porte del treno.

8) In caso di emergenza, con evacuazione del treno, le biciclette devono essere lasciate a bordo della vettura.
Il recupero delle biciclette, da parte dei proprietari, sarà possibile successivamente presso il deposito di ricovero del treno, previa presentazione dei titoli di viaggio utilizzati unitamente ad un documento di riconoscimento. Per le necessarie indicazioni sul recupero si dovrà telefonare nei giorni feriali al numero telefonico 02-875495. Trascorsi trenta giorni senza che la bicicletta sia stata ritirata, la stessa verrà consegnata all'Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Milano.

9) Comitive o gruppi superiori a 10 utenti, con bicicletta al seguito, devono preavvisare l'A.T.M. (Ufficio Clienti tel. 02-875410) con un anticipo di almeno 2 giorni feriali per concordare la programmazione del viaggio e l'eventuale assistenza.

10) La direzione dell'A.T.M. si riserva la facoltà di sospendere, a suo insindacabile giudizio, su una o più linee della metropolitana il trasporto delle biciclette, in occasione di eventi particolari o di affollamento delle vetture o qualora le condizioni di sicurezza, regolarità od altro giustificato motivo suggeriscano tale provvedimento.

11) Per i bambini sotto i 12 anni, il trasporto delle biciclette al seguito è ammesso solo se sono accompagnati da un adulto.

12) L'inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento costituisce violazione all'art. 71 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano.
Il personale di sorveglianza e controllo dell'A.T.M. è abilitato all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni.

Milano, 23 marzo 1997
La Direzione
Azienda Trasporti Municipali - Milano

QUESTO TESTO NON HA VALORE UFFICIALE (OVVIAMENTE, ESSENDO QUESTO UN SITO PERSONALE). PER MODIFICHE E AGGIORNAMENTI CONSULTARE L'ATM.